Come ti controllo le Casse Privatizzate dei professionisti
Diramate le disposizioni per il controlo sulle attività degli Enti previdenziali privati dei liberi professionisti. Tutto passerà al setaccio della Covip.
La Covip è l’autorità indipendente di vigilanza sulle forme di previdenza complementare. Esse sono i Fondi chiusi, i fondi aperti, i fondi preesistenti ed i Pip. Recentemente le è stata affidata anche il compito di vigilare sugli Enti di previdenza privati, le Casse dei professionisti, le cosiddette casse privatizzate.
Finora come doveva essere svolta questa vigilanza non era dato sapere. Passata la breve soppressione della Covip stessa, dove il Ministero del Lavoro si era accaparrata anche la vigilanza sulle Casse, restaurata la Covip, sono state finalmente rese note le disposizioni sul come procedere, contenute in un decreto ministeriale del Ministero del Lavoro, del 5 giugno 2012( G.U. n. 255 del 31 ottobre 2012) .
Gli Enti di Previdenza ed Assistenza dei Liberi Professionisti sono state privatizzate a partire dalla legge finanziaria del 1994 (L. n. 537/1993 e d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994), ferma restando l’obbligatorietà del prelievo contributivo e delle prestazioni.
Esse sono 22 e vanno dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti ai giornalisti italiani (INPGI). Si occupano di previdenza obbligatoria, complementare e di assistenza dei propri iscritti. In effetti 22 sono un numero abbastanza elevato, ma poiché non hanno bisogno di denaro pubblico, non dovrebbe importare a nessuno. Invece, più si va avanti e più i margini di azione di queste casse vanno a ridursi, fino ad essere privatizzate per modo di dire. Pur non gravando in alcun modo sul bilancio statale, sono stati comunque inclusi nella spending review e di fatto sono degli enti pubblici non economici a tutti gli effetti, come l’Inps e l’Inail.
In base al decreto, la Covip, dovrà trasmette al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione assieme a delle schede di rilevazione, compilate dagli Enti previdenziali privati, nella quale devono essere evidenziati per ciascuno degli Enti:
a) l’indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un’ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell’attivo e del passivo;
b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonchè le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;
f) i sistemi di controllo adottati;
g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonchè le modalità di selezione della stessa;
h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell’ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall’ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.
Il ministero del Lavoro e quello dell’Economia, una volta avuta la relazione esprimono una loro valutazione anche ai fini della formulazione di rilievi. Per rispettare questi tempi, già comunque molto dilazionati rispetto alla velocità dei mercati finanziari, gli Enti dovranno trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. Per avere delle modalità omogenee di rilevazione per tutti, funzionali all’acquisizione delle informazioni, la Covip deve predisporre schede, preventivamente sottoposte all’approvazione del Lavoro e al Mef.
Se lo ritiene opportuno, l’Autorità di Vigilanza potrà attivare ulteriori interventi di controllo sulle Casse privatizzate, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti che riterrà necessari. Questa ulteriore attività di controllo e quello ispettivo potranno essere svolte anche su specifica richiesta governativa per la valutazione dei processi finalizzati all’assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario. Il ministero del Lavoro ed il Mef inoltre si riservano pure di intervire attivamente qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privatizzati non assumano i provvedimenti necessari di salvaguardia, previa acquisizione del parere della COVIP.
In fase di prima applicazione, il Ministero del lavoro trasmette alla COVIP, per l’avvio del controllo, di tutti i dati in proprio possesso che gli hanno mandato gli Enti.
Camillo Linguella