Le forze armate non hanno la previdenza complementare
Con la nascita dei Fondi pensione Perseo e Sirio, andati ad aggiungersi al Fondo per la Scuola, Espero, si era convinti che a tutti i dipendenti pubblici fosse stata offerta la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva, ma non è proprio così. Mancano le Forze Armate.
La previdenza complementare è la grande negletta dell’attuale quadro politico sindacale. Nonostante il gran parlare e i numerosi convegni che si fanno in giro per l’Italia, essa non attecchisce fra coloro che hanno questa possibilità. Possibilità che non vale per tutti, perché ci sono ancora degli esclusi, né vale rimarcare che i diretti interessati dei fondi già costituiti, Sirio per i ministeriali ed enti pubblici non economici, Perseo per i dipendenti degli Enti locali e Sanità, non hanno manifestato quell’attenzione che era lecito aspettarsi, stando alle sollecitazioni che erano pervenute da più parti. Guardando l’andamento delle adesioni vediamo che a tutt’oggi sono veramente pochine.
I fondi pensione di categoria attualmente autorizzati dalla Covip, coprono tutto il mondo del lavoro privato e quasi totalmente quelli del settore pubblico.C’è un consistente numero di “statali” a cui questa facoltà è proibita.
Rimangono esclusi i cosiddetti non contrattualizzati, cioè coloro il cui rapporto di lavoro non è regolato da un contratto collettivo di lavoro, bensì dalla legge, come i magistrati e gli ambasciatori, per esempio e gli appartenenti alle forze armate.
Mentre il personale civile del ministero dell’Interno e della Difesa può iscriversi al fondo pensione Sirio ( al di la del fatto che non sembra ci sia stata una corsa alle adesioni), il personale in divisa non ha neppure questa possibilità teorica, per cui volendo costruirsi una pensione aggiuntiva possono solo stipulare una polizza di assicurazione, cioè un piano pensionistico individuale (Pip). La causa? A tutt’oggi non è stato sciolto il nodo di chi competa in concreto l’istituzione eventuale di un loro fondo pensione. Ciò ha spinto alcuni a ricorrere al giudice amministrativo. Chiara Costantino nell’Osservatorio Giuridico Mefop 33/2014 rileva che in proposito ci sono state ben due sentenze, ovviamente di segno opposto.
Una sentenza, quella del Tar del Lazio,( Sez. 1 bis, Sent. n. 9186 del 23 novembre 2011] dice che sono competenti le amministrazioni del comparto “Sicurezza-Difesa”, cui fanno capo i lavoratori appartenenti alle forze armate e di polizia. Secondo una successiva sentenza, sempre del Lazio (Tar del Lazio, Sez. 2, Sent. n. 7715 del 30 luglio 2013], le amministrazioni possono solo avviare il percorso con i sindacati che deve concludersi con l’emanazione di un Dpr diretto alla creazione di un fondo pensione dei dipendenti delle forze armate.
L’articolo 67 del Dpr 254 del 1999 ha ulteriormente dettagliato aprendo anche alla possibilità di unificare tale fondo con analoghe forme previdenziali istituite per i lavoratori del pubblico impiego appartenenti ad altri settori, in sostanza confluire in Sirio.
IPer specificare meglio le due tesi, si ricorda che il personale delle forze armate rientra fra quei dipendenti pubblici che non sono stati coinvolti dal processo di privatizzazione del pubblico impiego e i cui rapporti di lavoro, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 165/2001, rimangono regolati dai rispettivi ordinamenti (ex art. 3, comma 1, D.Lgs 165/2001).
Per questo motivo si pensava che l’iniziativa per l’istituzione della previdenza di secondo pilastro dovesse provenire direttamente dalle amministrazioni competenti, muovendo dalla disciplina prevista dai predetti ordinamenti e dalla autonomia regolamentare. Questa tesi è stata poi maggiormente avvalorata dalla previsione contenuta all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 124/1993 (e poi ripresa nel successivo D.Lgs. 252/2005) secondo cui l’istituzione dei fondi pensione per il personale dipendente in regime di diritto pubblico doveva essere demandata ai rispettivi regolamenti ovvero, in mancanza, ad accordi stipulati tra gli stessi
lavoratori e promossi dalle associazioni di categoria.
Le procedure di concertazione, regolate dall’articolo 7 del decreto 195 del 1995, devono essere avviate dal Ministero della Funzione Pubblica , con il coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze.
L’articolo 26, comma 20, della legge finanziaria 448 del 1998 ha infine chiarito, con
norma di interpretazione autentica, che compete alle predette procedure di concertazione la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione della previdenza complementare per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate.
Per il giudice amministrativo questi dipendenti pubblici sono titolari di un interesse finale, e quindi di una posizione soggettiva determinata dall’esito stesso della procedura.
Peraltro, anche quando l’amministrazione competente si attivasse , l’effettiva conclusione del procedimento dipenderebbe altresì da un confronto con le organizzazioni sindacali. Quindi il giudice ritiene che le amministrazioni si devono necessariamente attivare e perciò auspica che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uniche titolari dell’interesse legittimo ad agire, si attivino quanto prima, se l’Amministrazione non si muove.
Ma al di là di queste schermaglie giuridico procedurali è innegabile che anche gli appartenenti alle Forze Armate deve essere assicurato lo stesso diritto di costruirsi una pensione aggiuntiva.
Il nuovo governo che dovrebbe essere, stante a quello che si autodefinisce, poco propenso alle discussioni accademiche, ma incline alle soluzioni concrete, deve rimuovere gli ostacoli fin qui frapposti.
Una possibile strada è l’adesione a Sirio e si deve aprire subito un confronto con le parti istitutive di questo fondo per discutere dei vari aspetti, come la rappresentatività e la possibilità di aderire mantenendo il Tfs invece che il Tfr.
Tfs, come già fatto presente, diversamente da quanto avviene per la generalità dei lavoratori, continua ad essere più vantaggioso del Tfr per l’effetto di vari fattori (meno rilevanti o assenti per le altre categorie) come la carriera, il riconoscimento di incrementi convenzionali ecc… che accrescono in modo significativo l’importo della buonuscita.
Camillo Linguella
gli stanno preparando l’esonero all’80 % con versamento pieno dei contributi, che se ne fanno della pensione complementare? esonero che per gli altri dipendenti pubblici (al 50%), è stato invece soppresso dalla manovra targata monti