Alcuni cenni sulla previdenza complementare
Il conto pensionistico individuale del lavoratore
Il patrimonio del fondo è suddiviso in quote. La quota è l’unità di misura della posizione individuale oltre che del patrimonio del fondo .
• Il numero delle quote si incrementa in funzione delle contribuzioni successive che affluiscono sul conto e diminuisce in funzione delle prestazioni erogate e dei trasferimenti
in uscita eseguiti.
• Il valore della quota varia in funzione dei rendimenti realizzati per il periodo di riferimento.
In sintesi il patrimonio individuale dell’aderente si incrementa in ragione dei versamenti mensili e della variazione del valore quota
Le prestazioni
• Le anticipazioni
• I riscatti (liquidazione della posizione maturata se non si sono raggiunti i requisiti per la pensione)
• Il trasferimento
• La pensione complementare (rendita)
Le anticipazioni
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 valevole per i pubblici dipendenti
• anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione, per spese sanitarie, acquisto e ristrutturazione prima casa per lavoratori o figli
• Possibilità di anticipazioni per congedi formazione e parentali possibilità reintegrazione
Cosa prevede il d.lgs 252/05 (valevole per tutti i lavoratori privati)
• Spese sanitarie: erogabile fino al massimo del 75% della posizione maturata ed in qualsiasi momento
• Prima casa per lavoratori o loro figli o ristrutturazione: erogabile fino al massimo del 75% della posizione maturata e dopo 8 anni di iscrizione alla forma di previdenza complementare
• Altre esigenze: erogabile massimo del 30% della posizione maturata e dopo 8 anni di iscrizione E’ prevista possibilità dei reintegrazione
Riscatto
Si ha il riscatto quando si perdono i requisiti di partecipazione e consiste nella restituzione della posizione maturata
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 per i pubblici dipendenti
In mancanza del diritto a prestazione della pensione complementare, perché per esempio non si hanno i cinque anni minimi di iscrizione al fondo oppure l’importo della pensione complementare ( rendita) è inferiore all’assegno sociale Inps che nel 2013 è di 442,30 €, mensili. In tal caso può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi)
• In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni la posizione rimane al Fondo contrattuale.
• In caso di decesso, per gli iscritti a forme pensionistiche individuali la posizione maturata va comunque agli eredi.
Cosa prevede il d.lgs 252/05
• Riscatto totale in presenza di invalidità con riduzione capacità lavorativa ad 1/3, ovvero cessazione seguita da inoccupazione superiore a 48 mesi (se non c’è diritto a pensione anticipata)
• Riscatto parziale nella misura del 50% in presenza di cessazione seguita da inoccupazione superiore a 12 mesi, ovvero in presenza di mobilità o cassa integrazione
• Possibili forme di riscatto totale connesse alla perdita dei requisiti di partecipazione, se e come previsti dagli statuti, con tassazione meno favorevole In caso di riscatto a seguito decesso non vi è differenza tra le diverse tipologie di Fondi. In assenza di eredi e di diverse disposizioni la posizione rimane acquisita al Fondo se negoziale, ovvero viene devoluta a finalità sociali se si tratta di forme pensionistiche individuali.
Riscatto individuale in caso di cessione di un ramo d’azienda
Quando avviene la cessione di un ramo d’azienda con la sottoscrizione di un accordo collettivo che stabilisce la continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di originaria appartenenza, questi devono manifestare la volontà a consentire il mantenimento dell’iscrizione anche se il nuovo datore di lavoro non è compreso nella categoria generale del Fondo Pensione, la Covip è del parere che la posizione individuale non può essere riscattata perché non ritiene realizzata una “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto.
Per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno, infatti, esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza). Da un punto di vista sostanziale poi, non cambia nulla per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione al Fondo di appartenenza, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte.
Aspetti fiscali
Per riscatti per morte la ritenuta è pari al 15% con riduzione di 0,30 punti per ogni anno successivo al 15°di partecipazione alla forma complementare; per riscatti per cause diverse l’aliquota è del 23% Per i pubblici dipendenti se il riscatto non è dipendente dalla volontà del lavoratore e del datore è utilizzato il criterio della tassazione separata. Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato
Con gli Orientamenti del marzo 2012, la Commissione, in riferimento all’ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione, ha ammesso che i fondi pensione possano prevedere l’opzione per il riscatto parziale della posizione individuale, con specifica disposizione da inserire nel testo statutario o regolamentare. Ciò può realizzarsi con una norma volta a consentire la facoltà di riscattare fino all’intera posizione oppure con l’individuazione di una o più percentuali, da contenere in un numero limitato di opzioni, volte a determinare la quota di posizione individuale riscattabile parzialmente.
Il riscatto per invalidità permanente spetta ogni qualvolta si verifica una situazione di minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità di lavoro a meno di un terzo, a prescindere dal fatto che il soggetto cessi o meno dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Poiché il riscatto comporta l’uscita dal sistema di previdenza complementare, in caso di successiva adesione, il rapporto partecipativo comincia nuovamente a decorrere dalla data di ultima iscrizione, con particolare effetto sulle prerogative degli iscritti legate all’anzianità di iscrizione.
In tema di riscatto della posizione per cassa integrazione guadagni, la Covip ha affermato che, in linea con la previsione in materia di riscatto per inoccupazione, il periodo di 12 mesi di cassa integrazione a zero ore debba essere continuativo, non reputandosi ammissibile il cumulo di più periodi di cassa integrazione inferiori a un anno. La Commissione di Vigilanza ha, poi, rilevato che per il riscatto dovuto a mobilità, la relativa norma non prevede alcuna durata, fissando il termine (da 12 a 48 mesi) solo per il caso dell’inoccupazione. Ha quindi precisato che la sottoposizione alla procedura di mobilità ed esodati, fa sorgere il diritto di chiedere il riscatto della posizione individuale, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla durata della stessa. In ultimo, considerato che la mobilità presuppone il licenziamento del lavoratore, si è precisato che il lavoratore licenziato e posto in mobilità può legittimamente chiedere sia il riscatto parziale fiscalmente agevolato, sia il riscatto totale.
Il riscatto totale della posizione non può essere fatto nel quinquennio precedente la maturazione della pensione complementari, i soggetti vicini al pensionamento e in possesso dei requisiti per esercitare il riscatto integrale della posizione.
Il legislatore ha scelto di privilegiare la corresponsione della prestazione pensionistica, la cui erogazione in capitale soggiace a precisi limiti quantitativi, cioè fino al 50% della posizione, mentre con il riscatto prenderebbe tutto. Quindi la maturazione del diritto alla pensione complementare da parte dell’aderente lo esclude dalle facoltà di riscatto.
Il trasferimento
Il trasferimento consiste nel passaggio della propria posizione individuale da una forma di previdenza ad un’altra liberamente scelta.
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 per i pubblici dipendenti
Per poter esercitare il diritto di trasferimento bisogna aver maturato almeno 3 anni nel fondo che si vuole lasciare. Detto periodo sale a 5 anni nei primi 5 anni di vita del Fondo .
Cosa prevede il d.lgs 252/05
E’ richiesto un periodo di permanenza minimo ante trasferimento di 2 anni.
La pensione complementare (rendita)
Le regole vigenti con il d.lgs. 124/93 per i pubblici dipendenti
• Prestazione pensionistica per vecchiaia: 5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica prevista per il sistema pensionistico obbligatorio
• Prestazione pensionistica per anzianità: 15 anni di partecipazione al Fondo con un’ età anagrafica inferiore a quella prevista dal sistema pubblico obbligatorio di 10 anni e cessazione attività lavorativa
• La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura massima del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all’assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale. L’assegno sociale Inps nel 2012 è di 429 euro mensili.
Cosa prevede il d.lgs 252/05
• Unica prestazione pensionistica: 5 anni di partecipazione al Fondo e maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche previste dal sistema obbligatorio (anzianità e vecchiaia)
• Cessazione con successiva inoccupazione superiore a 48 mesi, anticipo accesso alla prestazione di max 5 anni (pensione anticipata)
• Liquidazione in capitale di max 50%, tranne che il 70% del maturato non risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale; in tal caso possibile tutto in capitale. Cioè se dalla conversione del montante in rendita viene inferiore a 215 euro mensili.
Le fasi della previdenza complementare
Adesione
Gestione Finanziaria (fase di accumulo)
Erogazione della prestazione ( fase di decumulo).
I lavoratori del settore privato hanno sei mesi di tempo dall’instaurazione del rapporto di lavoro per scegliere di aderire ad una forma di previdenza complementare o mantenere il Tfr. Nel caso in cui il lavoratore non fa nessuna scelta, vige il principio di silenzio-assenso. Il silenzio assenso comporta il fatto che il Tfr sarà destinato obbligatoriamente alla previdenza complementare senza alcun ulteriore contributo né da parte del lavoratore néda parte del datore di lavoro. Il Tfr in questo caso confluirà in prima istanza, alla forma previdenziale prevista dall’accordo aziendale se questo è stato fatto oppure alla forma di accordo collettivo prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Nel caso ci fossero più forme collettive esistenti, come ad esempio un lavoratore metalmeccanico trentino (potrebbe aderire sia al Cometa che al Laborfond), il TFR deve essere conferito a quella forma che ha ottenuto il maggior numero di adesioni esplicite da parte dei lavoratori della stessa azienda. Nel caso non esistesse alcuna forma di secondo pilastro il TFR verrà conferito al Fondo Residuale Inps, più noto come Fondinps.
All’atto dell’ adesione ad una forma di previdenza complementare queste sono obbligate a fornire tutta la documentazione informativa in formato cartaceo il modulo di adesione dovrà essere integrato con un’apposita sezione dedicata alla scelta della modalità con cui ricevere la documentazione informativa, rendendo chiaro, tramite una specifica avvertenza, che la documentazione relativa al fondo è disponibile sul sito web. La documentazione informativa può essere fatta su supporto informatico (CD o chiavetta di archiviazione di massa USB), fermo restando in ogni caso l’obbligo per il collocatore di tenere a disposizione del potenziale aderente copia cartacea della stessa in sede di presentazione del prodotto.
Le uniche forme collettive per le quali è possibile l’adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto, cioè Espero, Perseo, Sirio, Fopadiva e Laborfond.. L’adesione ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto Non si possono attivare adesioni collettive a fondi aperti. La contrattazione integrativa di secondo livello (decentrata) non può istituire forme pensionistiche complementari diverse dai fondi pensione negoziali già previsti ed istituiti dalla contrattazione di categoria e di comparto.
Figuratività del Tfr dei dipendenti pubblici
Mentre il Tfr dei lavoratori del settore privato consiste in un reale accantonamento monetario, Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti ad un fondo negoziale non viene versato durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall’Inps, ex gestione Inpdap che le rivaluta sulla base della media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione Data la sua natura figurativa non può nemmeno essere oggetto di anticipazione. La gestione finanziaria
Dopo l’adesione gli iscritti versano i loro contributi e il tfr. Queste risorse non vengono messe in un salvadanaio e restituite così come sono alla fine della vita lavorativa, ma sono investite per ottenere un rendimento che punta ad essere mediamente pari o superiore quello assicurato dal tfr con le sue rivalutazioni (benchmark ombra).
L’asset allocation strategica
Il consiglio di amministrazione del fondo (CdA) individua l’asset allocation (allocazione delle risorse) strategica consistente nella ripartizione di lungo periodo delle risorse tra le varie classi di attivi: obbligazioni, azioni, liquidità etc. La procedura presuppone la preliminare individuazione delle caratteristiche socio-demografiche, reddituali e di propensione al rischio degli aderenti Il benchmark.
Il CdA del Fondo dopo aver stabilito l’Asset Allocation Strategica, individua il benchmark di riferimento. Esso è il parametro attraverso il quale valutare i risultati della gestione finanziaria ed è costruito mediante indici che fanno riferimento classi di attivo (titoli di debito o di capitali scambiati nei mercati finanziari).
Il benchmark ombra è costituito dal rendimento del Tfr .
Gestione Monocomparto : è il solo comparto esistente nella fase di avvio di un fondo e nel primo esercizio.
Pluticomparto: Ci devono essere almeno due linee di investimento differenziate per rischio e rendimento. Il lavoratore all’atto dell’adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi . In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un comparto identificato dal Fondo.
L’aderente successivamente può variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno
Comparto Garantito: Il comparto garantito è la linea di investimento meno rischiosa presentata. In tale linea, inoltre, vanno ad essere investite le risorse di coloro che aderiscono in via tacita. La presenza di una garanzia consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. La garanzia è pari alla restituzione del capitale versato e di un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione del TFR .
Multilinea E’ la possibilità offerta da alcuni fondi pensione in base alla quale è possibile ripartire contemporaneamente, nell’ambito della stessa posizione previdenziale, tra più linee di investimento i propri contributi.
Il Life cycle è un meccanismo automatico di investimento, presente in alcuni strumenti previdenziali, che colloca la posizione individuale del lavoratore presso le diverse linee/comparti di investimento a seconda dell’età anagrafica o delle fasi della vita lavorativa. Si parte con le linee a maggiore contenuto di azioni ad inizio carriera per poi spostarsi gradualmente verso linee obbligazionarie, monetarie e con minimo garantito mano a mano che ci si avvicina al pensionamento.
Il Controllo della gestione finanziaria è un’attività che fa in capo al Consiglio d’Amministrazione.
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